Una legislazione da correggere per sostenere le vittime
La lotta al racket ed all’usura, dal punto di vista normativo, si fonda principalmente su due importanti leggi: la 108 del 1996, che ha provveduto a ridisegnare la fattispecie criminosa del reato d’usura in senso più ampio, e la 44 del 1999 con il DPR n.455/1999. Nell’intenzione del legislatore queste leggi avevano una triplice funzione: da un lato incentivare le vittime del racket e dell’usura a rivolgersi all’autorità giudiziaria e denunciare, evitare che le vittime stesse potessero ricorrere alla criminalità organizzata soprattutto con riferimento al reato di usura e contribuire a mantenere, con la concessione delle elargizioni e mutui, un circuito economico legale sano.
Oggi possiamo dire che tutto l’assetto normativo introdotto dalle citate leggi presenta degli aspetti che andrebbero rivisti e ridisegnati perché queste finalità possano essere realmente raggiunte.
Un lavoro importante in tal senso è stato condotto in parte dal Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura e quindi dai vari Commissari Straordinari, consapevoli soprattutto che, per essere efficace, l’azione di contrasto ai fenomeni criminali indicati deve essere accompagnata da una loro profonda conoscenza. Ma ciò non è bastato e non basta poiché urgono interventi legislativi forti per cercare di rendere effettive le finalità indicate. In particolare,
• la limitazione maggiore della normativa riguarda la previsione dei presupposti soggettivi per ottenere l’accesso alla elargizione o al mutuo: tale possibilità è infatti esclusa alle famiglie essendo prevista solo a favore di chi esercita un’attività d’impresa.
• è quantomai urgente disciplinare i casi in cui il procedimento penale venga definito con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Vi sono stati casi in cui, nonostante sia stata accertata in sentenza la fattispecie criminosa, il giudice ha dovuto pronunciare sentenza assolutoria per intervenuta prescrizione. In tali ipotesi il Comitato di Solidarietà ha disposto o il rigetto delle istanze ovvero la revoca dei benefici – sia elargizione che mutuo- con grave danno degli imprenditori che in ogni caso erano state vittime dei gravi reati.
• problemi ancora irrisolti derivano inoltre dalla mancata definizione di numerose pratiche nei tempi previsti dalla normativa stessa. I lunghi tempi di attesa tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva elargizione o concessione del mutuo di certo non favoriscono l’attività imprenditoriale del soggetto vittima dei reati di estorsione ed usura e crea, nell’ambiente circostante, sfiducia nel sistema normativo.
• problematiche non indifferenti, direttamente collegate alla lungaggine nella definizione delle pratiche, riguardano l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini di pagamento dei mutui, delle procedure esecutive, amministrative e fiscali. I problemi principali emergono proprio nelle ipotesi di prorogabilità della sospensione che difficilmente viene concessa dalle autorità giudiziarie. In poche parole la normativa prevede che, in attesa di ottenere l’elargizione ovvero il mutuo, la vittima possa godere della sospensione di tutte le procedure esecutive, amministrative e fiscali in essere e proposte contro la stessa per un termine di 300 giorni per le procedure esecutive e 3 anni per gli adempimenti fiscali e/o amministrativi. E’ chiaro che il termine di 300 giorni non è congruo se si considera che vi sono casi in cui si riesce ad ottenere l’ammissione al beneficio dopo quattro o cinque anni!
• problemi sono stati riscontrati in ordine ai rapporti tra autorità amministrative (le prefetture) ed autorità giudiziarie in ordine ai pareri richiesti circa l’accertamento dei requisiti e dei presupposti per l’ottenimento dei benefici. La questione si è posta, in particolare, nel caso di ipotesi di "intimidazione ambientale" (fenomeno a cui il Comitato di Solidarietà ha dato particolare rilievo in questi ultimi anni) che non si manifesta con episodi eclatanti ma, per esempio, anche solo con l’isolamento economico delle imprese che si sono ribellate alle logiche di collusione mafiosa e che, perciò, potrebbero non essere poste all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Così come si è visto restare fuori dall’accesso ai fondi alcune vittime di reati estorsivi i cui autori sono rimasti sconosciuti ed i relativi procedimenti archiviati contro ignoti. In quest’ultimo caso si registrano delle vere e proprie ingiustizie considerati che, molto discrezionalmente, il Comitato ha ammesso alcune vittime ad accedere ai fondi mentre altre ne sono rimaste fuori.
• complessa appare inoltre, in moltissimi casi, la possibilità di calcolare con precisione il danno subito per effetto del reato estorsivo ed ancora di più per effetto degli interessi usurai corrisposti. La difficoltà è duplice considerata la resistenza da parte del Comitato di Solidarietà a nominare consulenti ai sensi dell’art. 11 co.2 DPR 455/1999 proprio in considerazione degli alti costi sostenuti dal Ministero dell’Interno per il pagamento delle parcelle ai professionisti nominati. Molte volte i costi delle parcelle hanno anche superato il valore dell’elargizione corrisposta! Ultimamente si è ovviato a tale inconveniente con l’istituzione, all’interno della Prefettura dei cosidetti Nuclei di Valutazione composti da membri aventi competenze specifiche (funzionario dell’agenzia delle entrate, funzionario della Camera di Commercio, appartenente alle forze dell’Ordine ecc) e diretti da un funzionario della Prefettura. Comunque questi Nuclei di Valutazione, a causa anche della gratuità della loro prestazione, spesso rappresentano un ulteriore farraginoso ingranaggio che, se da un lato fa risparmiare denaro allo Stato, dall’altro rallenta notevolmente l’istruttoria della pratica stessa.
• anche l’istituto del corretto reimpiego delle somme elargite spesso ha presentato delle incongruenze tali da far ritenere che il soggetto vittima della criminalità sia poi divenuto vittima della Consap, cui è attribuito il compito di verificare la documentazione prodotta dall’interessato a dimostrazione della destinazione delle somme percepite in attività economiche di tipo imprenditoriale entro i dodici mesi dall’elargizione, pena la revoca ovvero la sospensione dei ratei dei pagamenti successivi al primo. Tale problematicità risulta evidente se si considera che spesso alla denuncia del racket e dell’usura si accompagna la sottoposizione ad un programma di protezione che di fatto impedisce, ovvero nelle ipotesi migliori rallenta, la possibilità di esercitare un’attività imprenditoriale. Altre volte ancora l’impiego delle somme è condizionato a particolari cicli produttivi per cui il termine annuale risulta essere limitato e limitante. In altri casi, le somme ricevute sono superiori alle capacità di investimenti o di assorbimento nei cicli produttivi. Vi sono ipotesi in cui i beneficiari hanno mutato l’azienda o hanno preferito investire in altro settore.
Proposte di legge per colmare queste lacune e per rendere operante la funzione prevista dalla normativa sono state presentate in Parlamento, ma a tutt’oggi ancora, tranne alcune prassi applicative introdotte con circolari ministeriali, nulla di fatto è emerso. Purtroppo tale situazione rende veramente vano in molti casi il sacrificio affrontato dalle vittime del racket e dell’usura che hanno deciso di fidarsi dello Stato ed hanno denunciato.
* avvocato di testimoni di giustizia e componente di Libera Vibo






